Bonus ristrutturazione, quando decade il termine di accertamento del Fisco

Bonus ristrutturazione, quando decade il termine di accertamento del Fisco

I termini decorrono dall’anno in cui sono sostenute le spese o dalla dichiarazione dei redditi? La soluzione della CTP di Lecco

Fino a quando l’Agenzia delle Entrate può condurre accertamenti sulle detrazioni fiscali riconosciute a chi ha effettuato interventi di ristrutturazione edilizia? A questo dubbio ha cercato di rispondere la Commissione Tributaria provinciale di Lecco con la sentenza 117/2019.

Bonus ristrutturazione e accertamento, il caso

Un contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento perché, secondo il Fisco, in sede di dichiarazione dei redditi del 2015, relativa al 2014, non aveva presentato la documentazione relativa ad alcuni interventi di ristrutturazione per i quali aveva usufruito della detrazione fiscale.

Il contribuente aveva sottolineato che i lavori erano stati eseguiti tra il 2005 e il 2006 e che l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto l’integrazione dei documenti a novembre 2017. A detta del contribuente, al momento della richiesta documentale, il termine per la verifica e l’accertamento era decaduto.

I giudici hanno dovuto decidere se, in presenza di costi che danno diritto a una deduzione frazionata in più anni, il diritto di accertamento da parte del Fisco decadesse dall’anno in cui sono state sostenute le spese o da quello in cui le stesse sono state indicate nella dichiarazione dei redditi.

Bonus ristrutturazione, conta il momento il cui è operata la detrazione

Apparentemente, ha spiegato la Commissione Tributaria, si potrebbe pensare che, in base al criterio dell’autonomia dei periodi di imposta, il calcolo del termine debba decorrere dall’anno in cui le spese sono dichiarate.

In realtà, hanno illustrato i giudici, il principio dell’autonomia dei periodi di imposta “non opera in relazione a situazioni geneticamente unitarie e, tuttavia, comunque destinate a ripercuotersi su annualità successive”. Come accade per i bonus edilizi, che sono costituiti da un’unica detrazione, anche se rimborsata in più anni successivi.

I giudici hanno aggiunto che, ai sensi di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, il contribuente non deve rimanere esposto all’azione esecutiva del Fisco per termini eccessivamente dilatati.

Per questo motivo, la Corte ha stabilito che i termini per la decadenza del diritto di accertamento del Fisco decorrono dall’anno in cui sono state operate le detrazioni per le spese di ristrutturazione.

Come si legge infatti nella sentenza, “nell’ipotesi di costi che danno diritto a una deduzione frazionata in più anni, il potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate decade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui sono stati sostenuti concretamente i costi”.

La richiesta dell’Agenzia delle Entrate era arrivata quindi troppo tardi, così i giudici hanno accolto il ricorso del contribuente.

FONTE: www.edilportale.com >>> bit.ly/2kNClay

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